D.Lgs .81/08 e.s.m. D.Lgs. 106/09

Art.18 comma 1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo presente legislativo

  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in e rapporto alla loro salute e alla sicurezza rapporto sicurezza
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità


Art.18 comma 2 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

Art.29 D. Lgs Lgs. 81/08 Obblighi del datore

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’art. 41 (comma 1)

Art. 25 Obblighi del medico competente

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su forma formato cartaceo informatizzato. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione degli esecuzione accertamenti e la trascrizione dei risultati

Art. 40 – Rapporti del medico competente con il S.S.N.

Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere

La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria

  1. La sorveglianza sanitaria e’ effettuata dal medico competente
    a) nei casi previsti dalla normativa vigente
    b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
  2. La sorveglianza sanitaria comprende:
    a) visita medica preventiva
    b) visita medica periodica (di norma una volta l’anno)
    c) visita medica su richiesta del lavoratore
    d) visita medica in occasione del cambio della mansione
    e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
    e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
    e-ter ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito) dell’assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg